Il Principato di Monaco, con la Legge n. 1.565 del 3 dicembre 2024, ha allineato la propria normativa in materia di protezione dei dati personali alla normativa europea facendo propri i principi del GDPR, i diritti e tutti gli elementi che sembrano aprire la strada ad una decisione di adeguatezza della Commissione europea. Questo si può rivelare uno strumento particolarmente utile per agevolare le attività di trasferimento dei dati personali, ad esempio per le società monegasche che fanno parte di gruppi imprenditoriali o che altrimenti erogano servizi per conto di società che risiedono all’interno dell’Unione Europea svolgendo attività sui dati personali. Il fatto che non si dovrebbe più ricorrere ad ulteriori strumenti da dover applicare caso per caso, come le clausole tipo di protezione dati o le norme vincolanti d’impresa, consente trattative più agii e soprattutto comporta un risparmio in termini di costi e di tempi.
L’effetto effetto di una decisione di adeguatezza è infatti quello di valutare l’intero sistema giuridico del Paese di destinazione stabilendo che lo stesso è in grado di fornire delle garanzie adeguate in materia di protezione dei dati personali, provvedendo anche a fornire agli interessati diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.
La situazione attuale.
Oggi, per una società monegasca che intende ricevere dati personali da parte di altri soggetti giuridici per cui si applica il GDPR, è necessario ricorrere alle cc.dd. “garanzie adeguate”. Questi sono strumenti che devono essere predisposti singolarmente, richiedono solitamente una fase di trattative e, di conseguenza, prevedono determinati costi.
Nell’ambito della fornitura di servizi per conto di imprese che risiedono nell’Unione Europea o che altrimenti sono soggette al GDPR, ma anche nelle ipotesi in cui si è parte di un gruppo imprenditoriale ed occorre avere accesso ai dati per attività di gestione e controllo, occorre affrontare infatti il tema del trasferimento dei dati. Nel primo scenario, la soluzione a cui si ricorre nella maggior parte dei casi è quella di stipulare delle clausole tipo di protezione dei dati, in cui avviene un’effettiva regolamentazione contrattuale dei rapporti fra i vari soggetti (importatore ed esportatore dei dati personali) affinché sia accordata una soglia di protezione analoga a quella prevista dal GDPR. Nel secondo scenario, invece, solitamente si fa ricorso alle norme vincolanti d’impresa le quali definiscono la regolamentazione interna del gruppo imprenditoriale per la gestione dei dati personali ma sono soggette a all’approvazione di un’autorità di controllo.
Tutto questo, è chiaro, si traduce in costi operativi anche in termini di tempo per la predisposizione di tali strumenti. Tutti elementi che però verrebbero drasticamente meno nel caso di una decisione di adeguatezza.
Quali vantaggi per le società monegasche?
Nel caso in cui intervenga una decisione di adeguatezza, il principale vantaggio per le società monegasche non sarebbe limitato solamente ad un risparmio di costi, bensì si estenderebbe anche in un’aumentata capacità di posizionarsi all’interno del mercato europeo ed internazionale. L’elemento della percezione positiva che gli altri operatori possono avere nell’interagire con un soggetto che risiede all’interno di un Paese per cui sussiste una decisione di adeguatezza è particolarmente rilevante, nonché aumenta di valore nel caso in cui vengano svolte attività di particolare valore per la quantità e qualità dei dati personali coinvolti.
Inoltre, verrebbero abbattuti anche i costi per i soggetti che scelgono di esportare i dati verso un soggetto che risiede a Monaco in quanto sarebbero esentati dal dover svolgere (ed aggiornare) delle valutazioni di rischio per il trasferimento dei dati in quanto tale operazione è stata già svolta, a monte, da parte della Commissione europea.
La scelta politica di allinearsi ai principi dell’ordinamento europeo in materia di protezione dei dati personali sembra aver aperto la porta a scenari futuri di indubbio valore. Soprattutto, nel campo dell’innovazione e della competitività.





